Art. 9.
(Funzioni e compiti degli enti locali).

      1. Al fine di attuare la presente legge, salvo diversa determinazione delle leggi regionali, i comuni, singoli o associati, esercitano i compiti e le funzioni concernenti:

          a) la programmazione e l'attuazione dello sviluppo, nel territorio di loro competenza, del sistema integrato per l'infanzia, anche mediante la piena valorizzazione delle diverse risorse presenti nel territorio, in coerenza con le funzioni previste negli articoli 7 e 8;

          b) l'accreditamento, l'autorizzazione e il controllo dei soggetti privati relativamente all'istituzione e alla gestione dei servizi del sistema integrato per l'infanzia, per quanto di competenza;

 

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          c) la promozione e il coordinamento di iniziative di aggiornamento e di formazione, nonché di raccordo e di scambio nell'ambito del sistema integrato per l'infanzia;

          d) la definizione delle modalità organizzative, del coordinamento e del funzionamento dei nidi, dei servizi integrativi, dei servizi innovativi e sperimentali, nonché delle scuole dell'infanzia comunali e la promozione di iniziative di esperienze di continuità del sistema integrato per l'infanzia con le istituzioni scolastiche del primo ciclo.